Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 133 del 2003
Massime (1)
Massima n. 27702
- Processo penale
- Procedimento davanti al giudice penale
- Assoluto difetto di motivazione dell’atto di rimessione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, concernente i principi generali del procedimento davanti al giudice di pace. Infatti l'ordinanza di rimessione non indica né l'oggetto né i termini del procedimento in corso, non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, ed è del tutto privo di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione stessa. - Sulla inammissibilità di siffatte ordinanze di rimessione, v., citata, ordinanza n. 21/2003.
Norme impugnate
- art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) promosso con ordinanza del 4 luglio 2002 del Giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di B.E.L., iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, dichiararsi manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, in via subordinata, concludendo per la manifesta infondatezza della questione stessa.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica né l'oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, così come è del tutto privo di motivazione l'ulteriore requisito della non manifesta infondatezza del quesito di legittimità costituzionale formulato;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanza n. 21 del 2003).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Leonforte con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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