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Sez. 1, Sentenza n. 6492 del 19/11/1997 Cc. (dep. 23/01/1998) Rv. 209371 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Presupposti - Espiazione di almeno due terzi della pena nel caso di condannati per determinati reati - Deroga nell'ipotesi di collaborazione con la giustizia o di situazioni equiparabili - Applicabilità, in tale ipotesi, del limite ordinario fissato in metà della pena.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209371-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

In tema di liberazione condizionale, quando si tratti di soggetti condannati per taluno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, il beneficio è concedibile, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv.con modif. in L.22 luglio 1991 n.203, soltanto a condizione che siano stati scontati almeno due terzi della pena inflitta, salvo che i medesimi soggetti, come statuito dal successivo comma 3, rientrino nelle previsioni di cui all'art.58 ter dell'ordinamento penitenziario, cioè abbiano proficuamente collaborato con la giustizia ovvero -in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n.68 del 1995 - versino in situazioni in cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante.In tali ipotesi trova applicazione la regola generale fissata dall'art.176, comma I, cod.pen., secondo cui la liberazione condizionale è concedibile, ferme le altre condizioni, quando sia stata espiata almeno la metà della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)