Sez. 1, Sentenza n. 13926 del 11/03/2010 Cc. (dep. 13/04/2010) Rv. 246669 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Condannati per delitti previsti dall'art. 4 bis ord. pen. - Minimo di pena espiata di due terzi - Non operatività in caso di effettiva collaborazione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
La deroga al più severo limite dei due terzi di pena espiata per l'accesso alla liberazione condizionale in favore dei condannati per taluni delitti - indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) - che abbiano collaborato con la giustizia, opera solo se la collaborazione sia stata effettiva e non nei casi in cui essa sia impossibile o inesigibile. Conf. Corte cost., 23 marzo 1999 n. 89; V. Corte cost., 1 marzo 1995 n. 68
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)