Sez. 2, Sentenza n. 527 del 15/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151702 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - DETENZIONE DELL'IMPUTATO SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - DETENZIONE DELL'IMPUTATO SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Non sussiste la nullità del giudizio contumaciale, qualora il giudice di merito non abbia avuto in alcun modo conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato, intervenuto in data successiva alla notifica del decreto di citazione. (Conf. Mass. 147944/81, 147212/81, 145570/80, 144102/80, 143740/79, 142969/79, 141223/79, 140555/78, 138457/78, 136361/77, 135512/77, 131312/75, 129611/75, 128571/74, 126332/74; giurisprudenza costante anche per gli anni antecedenti; (V. Mass. 146693/80 nel senso della nullità della dichiarazione di contumacia in caso di conoscenza dello stato di detenzione da parte del giudice).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)