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Sez. 5, Sentenza n. 12075 del 07/10/1980 Ud. (dep. 17/11/1980) Rv. 146693 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI DI CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - MANCANZA DELL'ORDINE DI TRADUZIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITA - INERZIA DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146693-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI DI CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - MANCANZA DELL'ORDINE DI TRADUZIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITA - INERZIA DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*

Solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato da parte del giudice legittima l'ordinanza di contumacia ed il correlativo procedimento speciale. Quando invece lo stato di detenzione anche per altra causa ed anche successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio - e NATO al giudice, questi non puo dichiarare la contumacia dell'imputato del quale non abbia ordinata la traduzione, giacche in tal caso non puo dubitarsi di un legittimo impedimento dello stesso a comparire. E la conoscenza dello stato di detenzione ed il mancato ordine di traduzione elidono la Rilevanza della inerzia dell'imputato, che non consente neppure di ritenere incardinato ritualmente il procedimento in assenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)