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Sez. L, Sentenza n. 3088 del 09/07/1977 (Rv. 386648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - COMUNICAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INDICAZIONE DELLA DATA DI ATTUAZIONE - MANCANZA - INTERESSE DEI LAVORATORI SINGOLI - INSUSSISTENZA - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITA DEI LICENZIAMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - COMUNICAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INDICAZIONE DELLA DATA DI ATTUAZIONE - MANCANZA - INTERESSE DEI LAVORATORI SINGOLI - INSUSSISTENZA - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITA DEI LICENZIAMENTI - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art 1 dell'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi nell'industria, del 5 maggio 1965, secondo cui, nella comunicazione, che l'imprenditore e tenuto a dare alla propria organizzazione sindacale, della necessita di procedere alla riduzione del personale dipendente, dev'essere indicato il termine di attuazione di questo provvedimento, non attiene all'interesse dei lavoratori - che trova tutela diretta nella nota a verbale degli artt 2 e 3, secondo cui la notifica del licenziamento e i termini del preavviso decorrono dalla data di esaurimento della procedura di conciliazione, ma concerne soltanto tale procedura e, quindi, l'interesse delle contrapposte organizzazioni sindacali, cui spetta esaminare se il motivo della riduzione di personale sia sussistente e, comunque, se vi siano concrete e attuali possibilita di evitarla in tutto o in parte, senza imporre un carico improduttivo al datore di lavoro. Ne consegue che la mancata osservanza del suddetto termine nella intimazione dei licenziamenti non incide sulla legittimita di questi ultimi. (Conf 453/74, mass n 368176).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)