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Sez. 2, Sentenza n. 453 del 20/02/1974 (Rv. 368176 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - COMUNICAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INDICAZIONE DELLA DATA DI ATTUAZIONE - MANCANZA - INTERESSE DEI LAVORATORI SINGOLI - INSUSSISTENZA - OMESSA ECCEZIONE DEI SINDACATI - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI SOGGETTI ALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368176-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - COMUNICAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INDICAZIONE DELLA DATA DI ATTUAZIONE - MANCANZA - INTERESSE DEI LAVORATORI SINGOLI - INSUSSISTENZA - OMESSA ECCEZIONE DEI SINDACATI - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI SOGGETTI ALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art 1 dell' accordo collettivo interconfederale 20 dicembre 1950, reso efficace erga omnes con DPR 14 luglio 1960 n 1019, la quale prescrive che nella comunicazione che l'imprenditore e tenuto a dare alla propria organizzazione sindacale della necessita di procedere alla riduzione del personale dell'azienda, deve essere indicata la data di attuazione di questo provvedimento, non attiene all'interesse dei singoli lavoratori (il quale e, invece, tutelato dalla nota a verbale sugli artt 2 e 3, relativa alla decorrenza dei termini di preavviso dalla data di esaurimento della procedura di conciliazione), bensi all'interesse delle contrapposte associazioni sindacali, cui spetta accertare, con riferimento anche a tale data, se la riduzione del personale sia giustificata e se vi sia la possibilita di evitarla. L'inosservanza della citata norma puo essere, quindi, eccepita soltanto dai Sindacati nel corso della procedura di conciliazione e, ove cio non sia avvenuto, non e, di per se, sufficiente a trasformare i licenziamenti collettivi, intimati in esito a tale procedura in licenziamenti individuali soggetti alla disciplina della legge 15 luglio 1966, n 604.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)