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Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 10/10/1981 (Rv. 416068 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ECCESSIVITÀ DELL'IMPORTO DELLA CLAUSOLA E CONSEGUENTE MISURA DELLA RIDUZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416068-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ECCESSIVITÀ DELL'IMPORTO DELLA CLAUSOLA E CONSEGUENTE MISURA DELLA RIDUZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo stesso, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivato. (Conf. 3789/81, mass. N. 414422; (Conf. 104/81, mass. N. 410496; (Conf. 742/80, mass. N. 404197).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)