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Sez. 3, Sentenza n. 9624 del 21/09/1990 (Rv. 469299 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE - DEROGABILITÀ - PER RAGIONI DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469299-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE - DEROGABILITÀ - PER RAGIONI DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 645, stabilendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta davanti l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una Competenza funzionale di tale ufficio, la quale, pertanto, non può essere derogata per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art. 40 cod. proc. civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione, previste dagli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., sia che la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo ed alla proposizione dell'opposizione, ovvero insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio. (Conf 6139/86, mass n 448426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)