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Sez. 1, Sentenza n. 6139 del 18/10/1986 (Rv. 448426 - 01)

COMPETENZA - UFFICIO GIUDIZIARIO CUI APPARTIENE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - DEROGABILITÀ PER RAGIONI DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE NEL CASO DI PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1986-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448426-01

COMPETENZA - UFFICIO GIUDIZIARIO CUI APPARTIENE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - DEROGABILITÀ PER RAGIONI DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE NEL CASO DI PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE.*

L'art. 645 cod. proc. civ., stabilendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta davanti l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una Competenza funzionale di tale ufficio, la quale pertanto, non può essere derogata per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art. 40 cod. proc. civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione, previste dagli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., sia che la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, ovvero insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio. Di conseguenza, quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal pretore sia proposta una domanda riconvenzionale eccedente la Competenza per valore del detto giudice, questi non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettergli soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale e trattenere quella concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo, salvo a disporre, ove del caso, la sospensione di tale ultima causa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (Conf 6313/85; (Conf 4400/82; (Conf 4811/81).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)