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Sez. 1, Sentenza n. 26302 del 06/05/2004 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 228241 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Prove dichiarative assunte in assenza del pubblico ministero italiano - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228241-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

Sono utilizzabili ai fini della decisione le prove dichiarative assunte all'estero in fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale (nella specie, da parte dell'autorità giudiziaria elvetica) in assenza del pubblico ministero italiano, in quanto l'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria prevede come facoltativa la partecipazione delle parti, sempre che lo Stato estero vi consenta, ed è l'autorità straniera che raccoglie la prova nelle forme prescritte dalla "lex loci".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 20/04/1959 num. 4, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)