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Sez. 1, Sentenza n. 41302 del 03/03/2003 Ud. (dep. 30/10/2003) Rv. 226069 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Prove assunte all'estero senza l'osservanza di modalità previste dall'ordinamento a pena di inutilizzabilità - Inutilizzabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie in tema di violazione delle modalità previste dall'art. 63 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226069-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

In tema di rogatorie all'estero, l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione tra gli Stati sovrani nella quale ognuno di essi di norma rinuncia a pretendere che nell'esecuzione della rogatoria siano applicate rigorosamente tutte le forme previste dal proprio ordinamento interno. Pertanto la sanzione dell'inutilizzabilità non consegue ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento italiano, ma solo, come si evince dal combinato disposto degli artt. 729, comma 1 bis e 727, comma 5 bis cod. proc. pen., alla violazione di modalità esecutive che possono essere richieste in base ad accordi internazionali e che siano state specificatamente indicate dall'autorità giudiziaria richiedente (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata inutilizzabile contra alios la dichiarazione resa a seguito di rogatoria in Germania da un coimputato senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 63 cod. proc. pen., ribadendo peraltro che l'unico limite è rappresentato dalla contrarietà delle prove raccolte alle norme del nostro ordinamento riguardanti l'ordine pubblico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)