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Sez. 1, Sentenza n. 399 del 15/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212582 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Istanza di sospensione dell'esecuzione finalizzata alla concessione dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione stessa - Giudice competente dopo l'entrata in vigore della legge 165/98 - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212582-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, che ha modificato l'art. 47, comma quarto, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, finalizzata alla concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, deve essere decisa dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione del condannato e non da quello del luogo in cui ha sede il pubblico ministero investito dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)