Sez. U, Sentenza n. 29025 del 27/06/2001 Cc. (dep. 17/07/2001) Rv. 219226 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova dei tossicodipendenti o alcooldipendenti - Sospensione dell'esecuzione della pena in corso di espiazione - Competenza a provvedere del pubblico ministero - Sussistenza - Competenza del magistrato di sorveglianza - Esclusione - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova c.d. "terapeutico" (art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), spetta al pubblico ministero disporre la sospensione dell'esecuzione della pena in corso di espiazione nel caso di richiesta di applicazione dello speciale beneficio presentata dal detenuto tossicodipendente o alcooldipendente, atteso che la disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del d.p.r. predetto, attributiva di tale competenza, non è stata abrogata dalla normativa introdotta con la legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. "Simeone"), la quale ha diversamente disposto, prevedendo la competenza del magistrato di sorveglianza (art. 2, comma 2, che ha sostituito l'art. 47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario) non in via generale, bensì esclusivamente con riferimento alla sospensione dell'esecuzione a seguito di richiesta del detenuto di affidamento in prova "ordinario".
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1998 num. 165 art. 91 com. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)