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Sez. 1, Sentenza n. 11103 del 11/06/2004 (Rv. 573576 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Presupposti - Verifica della sussistenza di uno dei tre vizi di legittimità del provvedimento - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573576-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - con la sola esclusione dei vizi di merito. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto legittimamente esercitato il potere di disapplicazione da parte del giudice del merito, avendo qualificato come ricadente nella violazione di legge il vizio procedimentale di mancato avviso, ai soggetti privati interessati al procedimento, dell'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e viziata da eccesso di potere la revoca di un atto di aggiudicazione, avvenuta sull'erroneo presupposto del non avere l'autorità amministrativa ritenuto il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico, equivalente, ad ogni effetto di legge, al contratto).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)