diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 332 del 14/01/2002 (Rv. 551522 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Verifica della sussistenza di uno dei tre vizi di legittimità del provvedimento - Ammissibilità - Sostituzione dell'amministrazione negli accertamenti e nelle valutazioni di merito - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551522-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto Amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento - incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere - ma non ha il potere di sostituire l'amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito che sono di sua esclusiva competenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella quale il giudice, in relazione ad una controversia nella quale assumeva rilievo la verifica della legittimità di un provvedimento dell'INPS di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria, successivamente annullato di ufficio, anziché verificare se il provvedimento di annullamento era affetto da uno degli indicati vizi di legittimità, aveva ritenuto di poter accertare che nella fattispecie la CIG era stata autorizzata fuori dalle ipotesi consentite dalla legge - in quanto si era in presenza di una crisi non transitoria ma strutturale e permanente - giungendo così ad affermare che il provvedimento implicito di annullamento di tale autorizzazione era conforme alla legge; la S.C. ha, invece, ritenuto che il provvedimento di annullamento fosse da disapplicare perché viziato per violazione di legge e che, viceversa, dovessero essere riconosciuti all'atto di autorizzazione alla CIG tutti i suoi effetti tipici, non essendo stato accertato nel giudizio di merito alcun vizio di legittimità di tale atto).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)