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Sez. 3, Sentenza n. 31 del 05/01/1979 (Rv. 396040 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTE PUBBLICO - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - INVALIDITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRODUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - AMMISSIBILITA - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1979-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396040-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTE PUBBLICO - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - INVALIDITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRODUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - AMMISSIBILITA - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*

La Mancanza dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte dello organo deliberante di un ente pubblico, incidendo sulla capacita processuale dell'ente medesimo (legitimatio ad processum) impedisce una efficace Costituzione del rapporto processuale ed e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Tuttavia tale autorizzazione, attenendo all'efficacia e non alla validita della Costituzione dell'ente pubblico, puo intervenire ed essere prodotta fino all'udienza di discussione della causa, con efficacia sanante retroattiva. (Conf 1103/76, mass n 379771).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)