diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1103 del 27/03/1976 (Rv. 379771 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTE PUBBLICO - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - INVALIDITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1976-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379771-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTE PUBBLICO - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - INVALIDITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

La Mancanza di autorizzazione a stare in giudizio, incidendo sulla capacita processuale del rappresentante dell'ente pubblico, impedisce la valida Costituzione del rapporto giuridico processuale ed e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Conf 390/75, mass n 373635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)