Sez. 5, Sentenza n. 4128 del 25/02/2000 Ud. (dep. 31/03/2000) Rv. 216452 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Dolo specifico - Configurabilità nel caso in cui vi sia la sola intenzione di frodare il fisco - Esclusione.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Nel delitto di false comunicazioni sociali ex articolo 2621 cod. civ. il dolo specifico consiste nella volontà di trarre in inganno ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sè o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Ne consegue che detto reato non ricorre quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)