Sez. 5, Sentenza n. 23449 del 21/05/2002 Ud. (dep. 19/06/2002) Rv. 221921 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali (art. 2621 cod.civ.) - Nuova disciplina introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2001 n. 61 - Modifica e non soppressione della ipotesi criminosa previgente - Sussistenza - Differenze - Normativa applicabile.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod.civ., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, non presenta differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola "fraudolentemente" ed attualmente con le parole "intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto" (dizione più puntale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultano quindi limitate alle soglie di punibilità, all'intensità della pena ed a vari elementi circonstanziali del reato, per cui, essendovi continuità tra le due fattispecie, va applicata, per i fatti pregressi, quella più favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2001 num. 61 art. 1, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)