Sez. 5, Sentenza n. 5701 del 30/01/1976 Ud. (dep. 13/05/1976) Rv. 133448 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - PRECEDENTI PENALI - VALUTAZIONE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI IN MODO DIFFORME - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
RECIDIVA - IN GENERE - PRECEDENTI PENALI - VALUTAZIONE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI IN MODO DIFFORME - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non puo sussistere contraddittorieta tra il benevolo apprezzamento dei precedenti penali ai fini dell'esclusione della recidiva e quello meno benevolo agli effetti della sospensione condizionale della pena. Si tratta invero di due istituti diversi e condizionati a presupposti differenti: tant'e che il nuovo reato puo essere anche solo colposo e rendere la recidiva, gia meramente facoltativa secondo la cessata disciplina, del tutto inopportuna rispetto a precedenti reati d'indole del tutto diversa. D'altra parte la recidiva postula una valutazione 'a posteriorì di fatti pregressi, mentre la sospensione condizionale e soggetta ad una prognosi circa il comportamento futuro del giudicabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)