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Sez. 1, Sentenza n. 11555 del 15/05/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174074 - 01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - D.L. N. 99 DEL 1974 ART. 9 - CONTENUTO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DELLA FACOLTÀ DI NON AUMENTARE LA PENA - DECISIONE DEL GIUDICE DI AUMENTARE LA LA PENA PER EFFETTO DELLA RECIDIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DECISIONE DEL GIUDICE DI COMPARAZIONE TRA RECIDIVA ED ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SOLO IN CASO DI RITENUTA EQUIVALENZA O PREVALENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174074-01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - D.L. N. 99 DEL 1974 ART. 9 - CONTENUTO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DELLA FACOLTÀ DI NON AUMENTARE LA PENA - DECISIONE DEL GIUDICE DI AUMENTARE LA LA PENA PER EFFETTO DELLA RECIDIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DECISIONE DEL GIUDICE DI COMPARAZIONE TRA RECIDIVA ED ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SOLO IN CASO DI RITENUTA EQUIVALENZA O PREVALENZA.*

L'art. 9 del d.l. n. 99 del 1974, che ha profondamente modificato la disciplina dell'art. 99 cod. pen. sulla recidiva non ha reso facoltativa la contestazione delle stesse, ma ha conferito al giudice di merito il potere di non aumentare la pena per effetto della recidiva contestata, attribuendo una semplice facoltà di non apportare l'aumento di pena corrispondente al tipo di recidiva contestata. Ne consegue che il giudice ha l'Obbligo di motivare, ove ritenga di aumentare la pena per effetto della recidiva, onde mettere in luce i rapporti tra il nuovo reato e la condanna precedente; mentre se ritiene di procedere ad un giudizio di comparazione con eventuale circostanze attenuanti deve motivare esclusivamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto la equivalenza o la prevalenza per le fattispecie circostanziate di segno opposto. (V mass n 133448; (V mass n 129842; (V mass n 142451).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)