Sez. 3, Sentenza n. 3268 del 22/03/1995 (Rv. 491312 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE | Sentenza che dichiari cessato il rapporto - Successivo intervento di legge di proroga dei contratti di locazione - Impugnazione della sentenza da parte del conduttore che intenda avvalersi della proroga - Necessità.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE
La proroga dei contratti di locazione (nella specie: disposta dal D.L. n. 745/70) intervenuta dopo la pronuncia di una sentenza che abbia dichiarato cessato il rapporto, ma prima della data di cessazione indicata nella detta sentenza, è idonea ad incidere sul rapporto medesimo, trattandosi di rapporto in corso "de iure" al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di proroga; tuttavia, detta proroga non opera automaticamente, avendo il conduttore che intenda avvalersene l'onere di proporre impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato la cessazione del rapporto, onde evitare che l'accertamento in essa contenuto diventi definitivo tra le parti, mentre ove la legge di proroga intervenga dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sia applicabile al rapporto, perché la data di cessazione dello stesso è successiva alla data della sentenza, il conduttore può proporre opposizione all'esecuzione, qualora questa venga iniziata dal locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)