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Sez. 2, Sentenza n. 441 del 10/02/1968 (Rv. 331456 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OPERATIVITA DI DIRITTO -ATTO DI RIASSUNZIONE- FORME.*
Stato
decisa il 1968-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331456-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OPERATIVITA DI DIRITTO -ATTO DI RIASSUNZIONE- FORME.*

La interruzione del processo opera di diritto e non deve essere necessariamente dichiarata dal giudice, con la conseguenza che l'attivita processuale che sia seguita all'evento interruttivo deve considerarsi improduttiva di effetti giuridici. Cio non esclude, peraltro, in relazione al disposto dell'art. 303 cod.proc.civ., che la parte rimasta in causa possa chiedere nella stessa udienza in cui ebbe a verificarsi l'evento interruttivo, la fissazione della nuova udienza per consentire la comparizione degli eredi del defunto. In tale caso, qualora il giudice, aderendo alla richiesta, fissi la nuova udienza, deve ritenersi valida la riassunzione del processo nei confronti degli eredi della parte defunta effettuata nei termini stabiliti dagli artt 303 e 305 cod proc civ, anche se eseguita mediante citazione contenente gli elementi di cui all'art. 125 delle disp. Di attuaz. Al cod.proc.civ., anziche nelle forme previste dal citato art. 303 cod.proc.civ. (V. 1132-63, 299-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)