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Sez. 2, Sentenza n. 778 del 08/02/1989 (Rv. 461800 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI NEI TERMINI RISPETTIVAMENTE ASSEGNATI DALLA LEGGE - RIASSUNZIONE - TERMINE - MODALITÀ - CITAZIONE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461800-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI NEI TERMINI RISPETTIVAMENTE ASSEGNATI DALLA LEGGE - RIASSUNZIONE - TERMINE - MODALITÀ - CITAZIONE - IDONEITÀ.*

Qualora a seguito della notificazione della citazione di appello - che comporta l'Esercizio del diritto di impugnazione e ne impedisce la decadenza - nessuna delle parti si sia costituita nei termini rispettivamente assegnati dalla legge, il processo, rimasto pendente, deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la Costituzione dell'appellato, senza che abbia rilievo la scadenza nel corso di detto anno del termine per appellare. A tal fine la riassunzione può essere validamente effettuata con la Forma della citazione anziché con la comparsa, atteso che l'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ. non prescrive tale Forma dell'atto riassuntivo a pena di nullità. (Conf 49/77, mass n 383558, sulla prima parte; (Conf 439/74, mass n 368151, sulla seconda parte; (Conf 441/68, mass n 331456, sulla seconda parte; (Conf 939/66, mass n 321868, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)