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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 08/04/1974 (Rv. 368911 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - SPETTANZA - CRITERI - ATTITUDINE AL LAVORO E POSSIBILITA DI GUADAGNO - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI RICHIEDERE ULTERIORMENTE GLI ALIMENTI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368911-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - SPETTANZA - CRITERI - ATTITUDINE AL LAVORO E POSSIBILITA DI GUADAGNO - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI RICHIEDERE ULTERIORMENTE GLI ALIMENTI - RILEVANZA.*

Ai fini della valutazione economica occorrente per la somministrazione dell'assegno di cui all'art 5, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970 n 898, l'attitudine al lavoro di uno dei coniugi divorziati non e sufficiente, se considerata in astratto, a dimostrare le possibilita di guadagno dello stesso; occorre, invece, tener conto delle effettive possibilita di svolgimento del lavoro per il quale e idoneo, valutando in concreto ogni fattore, sia individuale (eta, condizioni di salute eccetera), sia di natura ambientale ed economico-sociale. Nella predetta valutazione economica deve, inoltre, tenersi presente che il coniuge separato, ancorche non percepisca alcun assegno di mantenimento o alimentare, conserva in potenza il diritto a chiedere la corresponsione degli alimenti da parte dell'altro coniuge (ai sensi dell'art 433 e seguenti cod civ), e che la pronuncia di divorzio - sciogliendo il vincolo che ne costituisce il presupposto - consuma definitivamente questo diritto, sia che l'assegno di divorzio venga attribuito, sia che venga negato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 433, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)