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Sez. 3, Sentenza n. 3270 del 27/11/1973 (Rv. 367121 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367121-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito non ha l'Obbligo di motivare il diniego di ulteriori prove quando dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sull'esistenza o sulla inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. (Conf 910/71, mass n 350816).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)