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Sez. 1, Sentenza n. 910 del 30/03/1971 (Rv. 350816 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - ESPRESSA MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350816-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - ESPRESSA MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito non ha l'Obbligo di motivare il diniego di ulteriori prove, quando dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sull'esistenza o sulla inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. (V 2653'69, mass n 342307' 3953'68, mass n 337501).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)