Sez. 3, Sentenza n. 13403 del 09/10/2000 (Rv. 540881 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Bradisismo - Alloggio presso alberghi di soggetti rimasti privi di abitazione e relativo contratto - Conclusione da parte di sindaci - Relativa delega da parte del Ministero della Protezione Civile - Effetti - Fattispecie.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ
Nel caso di convenzione stipulata con un albergatore dal Sindaco di un comune per delega del Commissario del Governo per provvedere, ai sensi dell'art. 3 lett. a del D.L. 26 novembre 1980 n. 776, alle esigenze abitative di persone colpite dal bradisismo del 1984, detta convenzione si configura come contratto a favore di terzi, onde l'obbligo di natura contrattuale di assicurare il rilascio dell'immobile al termine del rapporto incombe anche sul soggetto che ha stipulato il contratto con l'albergatore e quindi sull'Amministrazione delegante.(Fattispecie concernente una domanda proposta da un albergatore per il pagamento dei corrispettivi per l'alloggio di una famiglia. La S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità nei confronti del terzo del Ministero della Protezione Civile che aveva delegato il Comune per la stipulazione della convenzione con l'albergatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)