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Sez. 1, Sentenza n. 6733 del 15/06/1995 (Rv. 492864 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Eventi sismici del novembre 1980 - Alloggio presso alberghi dei soggetti rimasti privi di abitazione - Relativo contratto - Conclusione da parte dei sindaci - Relativa delega da parte del Commissario del governo - Natura - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492864-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ

La delega conferita dal commissario di governo ai sindaci per la conclusione di contratti con alberghi al fine di provvedere all'alloggio di soggetti rimasti privi di abitazione a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 (così come la delega speciale o generale ai sindaci espressamente prevista dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980 n. 874 allo scopo di risolvere dette esigenze abitative con requisizioni) non costituisce un delega intersoggettiva, ma ha i caratteri di una delega interna alla stessa amministrazione, poiché il sindaco nelle situazioni di emergenza e, in particolare, in ipotesi di calamità naturale agisce quale ufficiale del governo e quindi quale organo dell'amministrazione statale. Conseguentemente gli atti del delegato non sono rapportabili al comune ma esclusivamente all'amministrazione statale delegante, che ne risponde davanti ai terzi contraenti, nei cui confronti sono altresì perfettamente efficaci gli atti giuridici incidenti sul rapporto contrattuale posti in essere direttamente dalla stessa delegante. (Nella specie, in una causa proposta da un albergatore per il pagamento di corrispettivi per l'alloggio di una famiglia, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto l'esclusiva responsabilità nei confronti del terzo del ministero della protezione civile - benché questo deducesse il mancato rispetto da parte del sindaco dei criteri dettati dal commissario governativo - ma ha annullato la stessa sentenza nella misura in cui non aveva ritenuto incidenti sul contratto d'albergo stipulato a favore dei terzi le comunicazioni scritte con cui la prefettura aveva comunicato all'albergatore il difetto dei previsti requisiti per la prestazione assistenziale e rifiutato il pagamento delle fatture, aventi il valore di una disdetta).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)