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Sez. 4, Sentenza n. 11124 del 29/10/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167088 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - APPLICABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167088-01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - APPLICABILITÀ - ESTREMI.*

La perizia, considerata nel codice di rito, come mezzo di prova, non si sottrae alla regola generale che governa la valutazione della prova e, perciò, il giudice è pienamente libero nello apprezzamento dei risultati peritali e ben può discostarsi dalla valutazione del perito, purché, vagliati gli argomenti da questi addotti, renda conto del suo diverso avviso. Ne consegue che qualora il giudice dissenta dalle conclusioni peritali ha il dovere di una critica particolareggiata della stessa sul piano essenzialmente tecnico; nel caso, invece, in cui non dissenta, è sufficiente che indichi le fonti oggettive di cognizione e dell'iter logico seguito dal perito per trarre, dalla premessa di fatto, le conclusioni ispirate ai canoni della particolare disciplina scientifica o tecnica, con l'eventuale confutazione degli argomenti prospettati dalle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)