Sez. L, Sentenza n. 9801 del 09/10/1997 (Rv. 508655 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO | Portiere di stabile di impresa di assicurazione parzialmente adibito a sede della stessa e parzialmente locato a terzi - Individuazione del contratto collettivo applicabile - Carattere autonomo o complementare della attività di gestione di immobili - Accertamento ai sensi dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ. - Necessità - Fattispecie relativa a contrasto circa l'applicazione del contratto per i dipendenti da imprese assicuratrici o di quello per i dipendenti da proprietari di immobili.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Nel caso in cui un dipendente di una impresa di assicurazione sia addetto quale portiere ad uno stabile di proprietà di tale impresa, solo parzialmente dalla stessa adibito a propria sede e relativamente alle altre parti locato a terzi, ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro deve innanzitutto accertarsi se l'attività del datore di lavoro di gestione di immobili abbia autonomia tecnica e di produzione, o invece natura complementare o accessoria, poiché, in caso di attività plurime svolte dallo stesso datore di lavoro, a norma dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ. solo per le attività complementari ed accessorie sussiste la possibilità di fare riferimento al contratto collettivo disciplinante l'attività principale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata perché il giudice di merito aveva omesso la verifica, ai fini indicati, della struttura organizzativa della società nel quadro delle plurime attività dallo stesso esercitate, attribuendo erroneamente valore assorbente, ai fini della ritenuta applicabilità del contratto collettivo per i dipendenti di imprese di assicurazione, invece che di quello per i dipendenti da proprietari di fabbricati, alla affermata prevalenza quantitativa e qualitativa delle parti immobiliari direttamente utilizzate dalla impresa assicuratrice, trascurando inoltre di dare rilievo al tenore letterale della clausola del contratto collettivo del settore assicurativo prevedente la applicabilità del medesimo ai lavoratori addetti ad attività di portierato o di custodia del palazzo adibito a sede della Compagnia solo in caso di esclusività di tale destinazione e altresì omettendo di accertare quale fosse stata la volontà delle parti in merito alla qualificazione e disciplina del rapporto, benché il mancato coordinamento tra le due contrattazioni collettive in questione, dipendente dal fatto che quella per i dipendenti da proprietari di fabbricati a sua volta escludeva la sua applicabilità per i rapporti relativi a stabili destinati prevalentemente a sedi di ditte industriali e commerciali, poteva abilitare le parti del singolo rapporto di lavoro ad avvalersi della loro autonomia contrattuale anche ai fini di un'opzione per la seconda di dette discipline collettive).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)