Sez. L, Sentenza n. 3274 del 29/06/1978 (Rv. 392698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IN GENERE - INDAGINE IN ORDINE ALLA NATURA DELLE MANSIONI E LORO VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLE QUALIFICHE CONTRATTUALI - APPREZZAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IN GENERE - INDAGINE IN ORDINE ALLA NATURA DELLE MANSIONI E LORO VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLE QUALIFICHE CONTRATTUALI - APPREZZAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'indagine in ordine alla natura delle mansioni espletate dal lavoratore, e la valutazione di esse alla stregua delle clausole contrattuali concernenti la relativa qualifica e le relative attribuzioni, costituiscono apprezzamenti di fatto, incensurabili nel giudizio di legittimita se congruamente motivati. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito che aveva escluso - ai sensi del punto quattro lettera C) del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati, commessi ed operai dipendenti da imprese di Assicurazione, del 12 marzo 1971 - la qualifica di "commessi", richiesta da portieri non addetti al palazzo adibito unicamente a Sede della compagnia e non svolgenti attivita di collaborazione col personale impiegatizio, e comunque svolgenti, anche in caso di attivita promiscue, quella prevalente di guardiani degli immobili della compagnia). (V 347/74, mass n 368014).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)