Sez. 2, Sentenza n. 5709 del 27/06/1987 (Rv. 454136 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - VALIDITÀ - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - VALIDITÀ - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La nomina del Presidente e del segretario dell'assemblea di condominio non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente, per la validità delle deliberazioni, la maggioranza richiesta dalla legge. Pertanto, la mancata nomina di un Presidente e di un segretario o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano Invalidità delle delibere assembleari. (Conf 4615/80, mass n 408434).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)