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Sez. 2, Sentenza n. 5709 del 27/06/1987 (Rv. 454136 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - VALIDITÀ - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454136-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - VALIDITÀ - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La nomina del Presidente e del segretario dell'assemblea di condominio non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente, per la validità delle deliberazioni, la maggioranza richiesta dalla legge. Pertanto, la mancata nomina di un Presidente e di un segretario o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano Invalidità delle delibere assembleari. (Conf 4615/80, mass n 408434).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)