Sez. 5, Sentenza n. 2809 del 12/11/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 262588 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Documentale - Ricostruzione "aliunde" della documentazione - Sussistenza del reato - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La ricostruzione "aliunde" della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)