Sez. 5 - , Sentenza n. 21028 del 21/02/2020 Ud. (dep. 15/07/2020) Rv. 279346 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta documentale - Ricostruzione "aliunde" della documentazione - Sussistenza del reato - Ragioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Fattispecie relativa alla fraudolenta esposizione di liquidità in conto cassa, a fronte di una acclarata situazione di dissesto, rilevata attraverso l'esame della documentazione bancaria).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)