Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 20/11/2001 (Rv. 550375 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI | Interventi disposti in sede cautelare - Interventi disposti con sentenza all'esito del giudizio di merito - Natura - Rapporto reciproco - Fattispecie.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI
In tema di denuncia di danno tenuto, i provvedimenti temporanei ed urgenti di natura cautelare assunti ai sensi dell'art. 1172 cod. civ. caratterizzano ed esauriscono la fase cautelare del procedimento cui dà luogo il ricorso del denunciante, mentre del tutto distinto ed autonomo rimane, rispetto ad essa, il successivo giudizio di merito a cognizione piena diretto ad accertare l'esistenza del diritto per la cui tutela erano stati chiesti quei provvedimenti. Pertanto, in caso di azione proposta a tutela del possesso, il giudizio di merito successivo alla chiusura della fase cautelare del procedimento ha ad oggetto la verifica della ricorrenza dell'effettiva esistenza del pericolo di danno, della sua riconducibilità al comportamento del denunciato e dell'illiceità di tale comportamento, sicché, ricorrendo siffatti elementi, i provvedimenti emessi con sentenza a chiusura del giudizio di merito non rilevano di per sè ma in funzione della effettiva e piena tutela della situazione di possesso invocata. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, con accertamento di fatto congruamente motivato, che la tutela del possesso non avrebbe potuto essere realizzata se non mediante la realizzazione di complesse ed articolate opere sugli immobili dei denuncianti, indispensabili a consentire l'effettivo ripristino della relazione di possesso intercorrente tra i medesimi ed i loro beni, disponendo a tale stregua opere di rifacimento e di consolidamento riguardanti direttamente tali immobili, ravvisate necessarie a garantire, nel giudizio di merito, la tutela possessoria invocata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)