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Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 07/08/1996 (Rv. 499028 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI | Condizioni delle due azioni nunciatorie - Sussistenza in relazione alla fase cautelare - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499028-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI

Le condizioni delle due azioni nunciatorie, di nuova opera e di danno temuto, previste, rispettivamente, dagli art. 1171 e 1172 cod. civ., rilevano esclusivamente con riferimento al procedimento cautelare, già disciplinato dal testo previgente degli art. 689 e ss. cod. proc. civ., che si esaurisce con l'emissione o con il diniego dei provvedimenti temporanei indicati dalle citate norme e non anche con riferimento al successivo autonomo giudizio di merito a cognizione ordinaria, diretto ad accertare l'esistenza del diritto per la cui tutela erano stati chiesti quei provvedimenti. Da ciò consegue che, qualora la prima fase del procedimento si esaurisca senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio, nella successiva fase di merito a cognizione piena le parti non hanno interesse a contestare la sussistenza delle condizioni dell'una o dell'altra azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)