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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 (Rv. 652087 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione – Art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 – Protezione sussidiaria – Situazione del paese “a quo” e rischio personale – Accertamento giudiziale – Necessità - Apprezzamento di fatto del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652087-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)