Sez. 1 - , Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 (Rv. 653226 - 03)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Presupposto - Violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito - Ricorso per cassazione - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione sussidiaria, l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)