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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2956 del 07/02/2018 (Rv. 647796 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE | Prova Civile - Interrogatorio formale - Rinuncia della parte deferente - Efficacia Immediata - Assenso dell’interrogando - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647796-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE

La rinuncia all'interrogatorio formale può essere anche tacita e desumibile dal contegno della parte richiedente successivamente all'ammissione (ad es., ove siano state rassegnate le conclusioni), nonché intervenire anche durante l'espletamento del mezzo istruttorio, quale manifestazione dell'intento di non proseguire nell'ulteriore acquisizione di altre dichiarazioni della controparte, senza alcuna incidenza su quelle già assunte. Essendo soltanto la parte deferente interessata all'espletamento dell'interrogatorio formale della controparte, essa può rinunciarvi liberamente senza necessità di assenso delle controparti o del giudice e tale potere è speculare all'impossibilità per la parte di chiedere il proprio interrogatorio formale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)