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Sez. 2, Sentenza n. 4240 del 29/12/1975 (Rv. 378602 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE - AMMISSIONI DELL'INTERROGATO - VALORE PROBATORIO - RINUNCIA DELLA CONTROPARTE AL PROSEGUIMENTO DELL'INTERROGATORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378602-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE - AMMISSIONI DELL'INTERROGATO - VALORE PROBATORIO - RINUNCIA DELLA CONTROPARTE AL PROSEGUIMENTO DELL'INTERROGATORIO - IRRILEVANZA.*

Il giudice puo tener conto delle ammissioni rese dalla parte, ascoltata in interrogatorio formale non completato per rinuncia della controparte al mezzo istruttorio, perche, in Mancanza di una specifica volonta contraria, a quell'atto di rinunzia puo riconoscersi solo l'intento di non proseguire nell'ulteriore acquisizione di altre dichiarazioni della controparte, senza alcuna incidenza su quelle gia assunte. (nella specie, a seguito della cennata rinunzia, il processo verbale del parziale interrogatorio non era stato sottoscritto dalla parte interrogata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)