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Sez. 5, Sentenza n. 19524 del 23/09/2011 (Rv. 619050 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Art. 12 della legge n. 212 del 2000 - Verifiche fiscali - Diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria - Informazione relativa alla facoltà di farsi "rappresentare" da un professionista - Imprecisione lessicale - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619050-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, a norma dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, quando viene iniziata una verifica fiscale, il contribuente ha diritto di essere informato "della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria" e può chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato "presso il professionista che lo assiste o rappresenta"; pertanto, l'informazione fornita - come nella specie - dai verificatori al contribuente relativamente alla possibilità di farsi "rappresentare" (e non, invece, "assistere") da un professionista, pur se connotata da imprecisione lessicale, costituisce, tanto più in quanto giustificata dalle espressioni impiegate dal legislatore, l'inequivoca prospettazione della facoltà di avvalersi nelle operazioni di un soggetto dotato di competenze tecniche, dovendosi escludere che le successive attività di verifica siano da ritenersi, per ciò solo, illegittime.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 600 art. 33 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)