diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 10/03/2008 (Rv. 602588 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Processo verbale di constatazione - Sottoscrizione del rappresentante - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602588-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di I.V.A., il termine "rappresentante" ex art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, indica semplicemente la persona addetta all'azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte della figlia convivente di entrambi i titolari della società oggetto dell'accertamento fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)