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Sez. L, Sentenza n. 940 del 09/02/1990 (Rv. 465240 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465240-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il principio della computabilità dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio a decorrere dall'1 gennaio 1974 (artt. 3 legge 7 luglio 1980 n. 299 e 22 legge 3 giugno 1975 n. 160) è applicabile anche alla quota dell'indennità premio di servizio relativa al periodo di anzianità convenzionale correlata ai benefici combattentistici, poiché il rinvio, contenuto nell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, all'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) non esclude che la retribuzione contributiva, sulla cui base va liquidata l'indennità, sia da determinare attraverso le norme dei singoli ordinamenti che regolano le specifiche spettanze di fine rapporto (nella specie, art. 11 della legge n. 152 del 1968, come modificato dalla citata legge n. 299 del 1980). (Conf 628/90, mass n 465062; (Conf 4419/87, mass n 453149; (Conf 3184/86, mass n 446176).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)