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Sez. L, Sentenza n. 4419 del 13/05/1987 (Rv. 453149 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTO - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - INCLUSIONE - QUOTA DI DETTA INDENNITÀ PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE APPLICABILE COME BENEFICIO COMBATTENTISTICO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453149-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTO - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - INCLUSIONE - QUOTA DI DETTA INDENNITÀ PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE APPLICABILE COME BENEFICIO COMBATTENTISTICO - RILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (di conversione del d.l. 7 maggio 1980 n. 153), per effetto della estensione ai dipendenti degli enti locali della disciplina già dettata per gli statali dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (statuente - fra l'altro - l'assoggettabilità della indennità integrativa speciale a contribuzione previdenziale ed assistenziale a decorrere dall'1 gennaio 1974), l'indennità integrativa speciale è computabile nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio per gli iscritti all'i.N.A.D.e.L. collocati in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973. Tale principio è applicabile anche alla quota dell'indennità premio di servizio relativa al periodo di anzianità convenzionale correlata ai benefici combattentistici, poiché il rinvio, contenuto nell'art. 4 della legge n. 336 del 1970, all'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti statali) non esclude che la retribuzione contributiva, sulla cui base va liquidata l'indennità, sia da determinare attraverso le norme dei singoli ordinamenti che regolano le specifiche spettanze di fine rapporto (nella specie, art. 11 della legge n. 153 del 1968, come modificato dalla citata legge n. 299 del 1980). (Conf 3190/86, mass n 446199; (Conf 3189/86, mass n 446192; (Conf 3187/86, mass n 446185; (Conf 3184/86, mass n 446176).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)