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Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali

Testo vigente

Titolo I. Regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli;
di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".

2. La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti".

3. Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.

4. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:

  1. a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

  2. b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986;

  3. c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.

5. Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

Art. 1-bis

1. Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1) sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed e' soppresso il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

  1. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

  2. e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

  3. f) Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);

  4. g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

  5. h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

2. Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter) sono sostituiti dai seguenti:

  1. 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;

  2. 3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e);

  3. 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).

3. Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.

Titolo II. Disposizioni in materia di imposta di bollo

Art. 2

1. L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

2. Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo e' stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

3. Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

4. L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e
per i vaglia cambiari di cui ai precedenti commi e' stabilito in L. 500.

Art. 3

1. Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalita', entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

2. All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

3. Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualita' di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 7

1. Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20-bis.

2. =====================================================================
| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-|Modo di pagamento| N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| |
| |nali| |
=====================================================================
Ricevute, lettere e| | | |
ricevute di | | | |
accreditamento e | | | |
simili, anche se | | | |
non sottoscritte, | | | |
consegnate per | | | |
l'incasso o | | | |
altrimenti | | | |
negoziate presso | | | |
aziende e istituti | | | |
di credito. | | | |
Originali, | | | |
duplicati e copie | | | |
nascenti da | | | |
rapporti di | | | |
carattere | | | |
commerciale. Per | | | |
ogni esemplare: | | | |
| | | |
quando la somma non|200 | | |
supera lire 100.000| | | |
| | | |
oltre lire 100.000 |500 | | |
fino a lire 250 | | | |
mila | | | |
| | | |Nell'imposta e'
oltre lire 250.000 |1.000| | |compresa quella per
fino a lire 500 | | | |la quietanza. Per i
mila | | | |documenti di cui
| | | |contro relativi a
oltre lire 500.000 |2.000| | |percipienti
fino a lire | | | |diversi, l'imposta
1 milione | | | |si applica con
| | | |riferimento a
oltre lire |3.500| |Marche o bollo a |ciascun
1.000.000 | | |punzone |percipiente.
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Titolo III. Disposizioni relative ai trasferimenti degli autoveicoli

Art. 8

1. Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.