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Sez. L - , Sentenza n. 18477 del 28/06/2023 (Rv. 668209 - 04)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Fondi pensione complementari - Fallimento datore di lavoro - Scioglimento del mandato di versamento della contribuzione o delle quote di TFR nei fondi di previdenza complementare - Legittimazione attiva - Individuazione.
Stato
decisa il 2023-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668209-04

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall..

Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 8 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)