diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13243 del 16/06/2011 (Rv. 618257 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE | Mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - Fallimento del mandatario - Applicabilità della disciplina di cui all'art.78 legge fall. - Portata - Scioglimento del mandato - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618257-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE

In tema di mandato "in rem propriam", ossia conferito anche nell'interesse del mandatario (o di terzi), il principio di cui all'art.1723, secondo comma, cod. civ. - che ne prevede la non estinzione per morte o incapacità del mandante - trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento del mandante, e non anche del mandatario, non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola generale dell'estinzione automatica, posta dall'art. 78 legge fall., nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5. (La S.C. ha così affermato il principio dello scioglimento, per effetto della dichiarazione di fallimento sopravvenuta, del mandato conferito dall'acquirente di un immobile in edificio alla società venditrice, poi fallita, avente per oggetto la redazione di un regolamento di condominio con le relative tabelle millesimali di ripartizione delle spese condominiali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)