Sez. 1, Sentenza n. 10521 del 06/10/1995 (Rv. 494187 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE | Costituzione del titolo - Partecipazione del debitore - Necessità - Esclusione - Limiti.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE
Il principio secondo cui la validità dell'ipoteca volontaria non richiede la partecipazione del debitore alla costituzione del titolo, potendo esso essere integrato dalla dichiarazione unilaterale del concedente ed essendo l'ipoteca valida anche in assenza della conoscenza della concessione della garanzia da parte del debitore del rapporto fondamentale, non è estensibile al negozio fonte del rapporto fondamentale (art. 2821 cod. civ.), nel caso che esso si voglia identificare in una somministrazione che, nel tipo delineato dall'art. 1559 cod. civ., si individua come contratto di scambio (e, quindi, quanto meno bilaterale) di durata, ad esecuzione continuata, che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2821
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)